Fair Future Foundation Statuti
Il quadro giuridico ufficiale per la nostra missione, la governance, le risorse e la responsabilità.
Il quadro giuridico della Fair Future Foundation
Finalità, governance, risorse e responsabilità definite dai nostri statuti ufficiali
Gli statuti della Fair Future Foundation definiscono lo scopo della Fondazione, la sua organizzazione e l’utilizzo delle risorse. Vi sono inoltre indicate le responsabilità del Consiglio di Amministrazione, le norme relative ai bilanci annuali e alla revisione indipendente, nonché le procedure per l’ammissione di emendamenti o la dissoluzione della Fondazione.
Il documento pubblicato è stato aggiornato il 9 febbraio 2018 e riporta una decisione di vigilanza datata 14 febbraio 2018. I riassunti riportati di seguito vi aiutano a orientarvi; il PDF ufficiale in francese rimane la fonte giuridica.
- Finalità e Statuto Legale
- Capitale e risorse
- Consiglio di Fondazione
- Contratti, Supervisione e Modifiche
Articoli 1-3
Gli statuti istituiscono una fondazione svizzera di diritto privato, disciplinata dagli articoli 80 e seguenti del Codice Civile svizzero. Registrano la sua costituzione il 4 febbraio 2009, con una durata indeterminata e la registrazione nel Cantone di Vaud.
La sua finalità non lucrativa e a scopo pubblico riguarda progetti umanitari internazionali, istruzione, formazione e sostegno alle persone in paesi svantaggiati. Le priorità includono le esigenze essenziali dei bambini, la cura e la prevenzione sanitaria, le opportunità di apprendimento, l’assistenza d’emergenza e il sostegno alle famiglie in difficoltà.
Articoli 4-5
Gli statuti registrano un capitale iniziale di CHF 50.000. Le risorse possono includere donazioni, eredità, sovvenzioni, raccolta fondi, entrate derivanti da attività e servizi e reddito da investimenti.
Gli investimenti devono essere gestiti in conformità alle norme cantonali applicabili agli investimenti in fondazioni. L’interesse può essere utilizzato per finanziare gli obiettivi della Fondazione; il capitale non può essere ridotto senza giustificazione.
Articoli 6-12
Il Consiglio Direttivo della Fondazione è l’organo di governo supremo e è composto da almeno tre membri. Gli statuti prevedono un mandato di tre anni con possibilità di rielezione e un servizio onorario e non retribuito.
Il Consiglio dirige la Fondazione, assegna le risorse, elabora i bilanci e i programmi finanziari, nomina i revisori contabili e determina l’autorità di firma. Si riunisce almeno una volta all’anno. Gli statuti stabiliscono inoltre le norme relative alle nomine, alla convocazione delle riunioni, al quorum, al voto e alle trascrizioni firmate.
Articoli 13-17
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. I bilanci annuali devono essere approvati entro sei mesi dalla fine dell'anno e sottoposti a revisione da auditor qualificati indipendenti dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione.
Il Consiglio presenta all’autorità di vigilanza una relazione annuale sulla gestione, una relazione finanziaria e una relazione di audit. Può proporre all’autorità di vigilanza modifiche in base alle norme di voto previste dallo statuto.
La dissoluzione richiede l’approvazione di quattro quinti dei membri. Le rimanenti attività nette devono essere assegnate, ai sensi dell’articolo 17, a un’istituzione pubblica svizzera o ad un’autorità pubblica idonea.
Statuti ufficiali
Il documento ufficiale francese è la fonte di riferimento legale per la Fondazione.
Aggiornato il 9 febbraio 2018 · 17 articoli · 4 pagine
Referenza legale ufficiale
Aggiornamento: 9 febbraio 2018
Decisione: 14 febbraio 2018
Documento: PDF francese
Struttura: 17 articoli, 4 titoli
Fondazione svizzera di diritto privato
Registrato nel Cantone di Vaud

